Art. 4.
(Prove di esame).

      1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio nazionale dell'Ordine delibera le materie e le prove, teoriche e pratiche, dell'esame di cui all'articolo 3, comma 1, comprendenti anche nozioni di scienza dell'alimentazione e di cucina del territorio.